Art. 6.
(Servizio di informazione per la sicurezza esterna).

      1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.
      2. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
      3. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
      4. Il SIE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il SIN, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede

 

Pag. 20

ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
      5. Il SIE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Il SIE informa tempestivamente e con continuità i Ministri della difesa e degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
      8. Il direttore del SIE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIE, uno o più vice direttori. Il direttore del SIE affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.
      10. L'organizzazione e il funzionamento del SIE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.